Società Medico-Chirurgica BelluneseSOCIETA' MEDICO CHIRURGICA BELLUNESE

Statuto

Art. 1

È costituita una associazione, denominata Società Medico-Chirurgica Bellunese, con sede in Belluno, presso l'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri.

Art. 2

Scopo della Società è di promuovere gli studi e l'aggiornamento nelle scienze mediche e di migliorare la preparazione professionale dei Medici operanti nella Provincia di Belluno. Per conseguire gli scopi suddetti la Società indice periodiche riunioni scientifiche, congressi, corsi di aggiornamento, provvede all'eventuale pubblicazione di memorie scientifiche e all'istituzione e al mantenimento di borse di studio e premi scientifici.

Art. 3

Sono soci di diritto tutti i medici e gli odontoiatri che risiedono ed esercitano l'attività medico-chirurgica ed odontoiatrica nella Pro­vincia di Belluno e sono iscritti all'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Belluno.

Art. 4

I soci si dividono in Ordinari, Onorari e Sostenitori. Sono Soci Or­dinari tutti i medici di cui all'art. 3; essi hanno diritto al voto in as­semblea e possono essere eletti alle cariche sociali. Sono Soci Onorari personalità, italiane o straniere, che abbiano assicurato importanti contributi allo sviluppo della Medicina e alla rea­lizzazione degli scopi della Società; la qualifica di Socio Onorario è proposta dal Consiglio e votata dall'Assemblea. Sono Soci Sostenitori persone fisiche, enti, società pubbliche o private che elargiscono contributi a fondo perduto alla Società.

Art. 5

La cancellazione dall'Albo dei Soci di qualsiasi qualifica può avvenire per dimissioni o per ragioni di indole morale ed è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6

Organi della Società sono: l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Di­rettivo.

Art. 7

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Ordinari ed è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno; può altresì essere convocata in qualsiasi momento su richiesta di almeno 1/4 dei soci. L'Assemblea dei Soci è valida qualunque sia il numero dei parteci­panti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 8

L'Assemblea dei Soci:

-    approva il resoconto morale e finanziario ed il bilancio preventivo e consuntivo;

-    elegge, a maggioranza e con voto segreto, i nove membri del Con­siglio Direttivo, fra i quali verrà eletto il Presidente;

-    delibera la cancellazione dei Soci per dimissioni o ragioni di ca­rattere morale;

-    decide sulla nomina di Soci Onorari e sulla ammissione di Soci Sostenitori.

Art. 9

La Società è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, com­posto dai nove membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Teso­riere. Elegge, altresì, un Segretario, il quale può non far parte del Consiglio; in tal caso non ha diritto di voto nelle riunioni del Con­siglio. Il Consiglio dura in carica due anni.

Il Presidente può essere eletto solo per due mandati consecutivi; potrà essere rieletto quando sia trascorso almeno un biennio dall'ultima elezione.

Le votazioni per il nuovo Consiglio devono essere fatte entro il 30 giugno dell'anno di scadenza.

Il nuovo Consiglio, comunque, si insedierà con il 1° gennaio suc­cessivo.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno tre volte all'anno. Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza di almeno la metà dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere verbalizzate ed il verbale approvato nel Consiglio successivo.

Art. 11

Il Presidente è il rappresentante ufficiale della Società, convoca e dirige il Consiglio e l'Assemblea dei Soci, ne fa eseguire le delibera­zioni, è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e ad operare fi­nanziariamente, nei limiti della disponibilità patrimoniale.

Art. 12

Il Segretario conserva e custodisce l'archivio sociale, aggiorna l'Albo dei Soci, stende i verbali del Consiglio e delle Assemblee. Il Te­soriere ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi ed ai pa­gamenti, redige i bilanci.

Art. 13

Le riunioni scientifiche della Società si terranno di norma una volta al mese; i Soci saranno preavvisati attraverso l'invio di inviti e/o programmi.

Art. 14

I resoconti scientifici delle riunioni potranno essere proposti per la pubblicazione dopo approvazione del Consiglio Direttivo o del Comitato scientifico, se istituito.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo può costituire Comitati o Commissioni di studio; in esse dovrà essere rappresentato almeno un membro del Consiglio stesso.

Art. 16

Il presente statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di un gruppo di Soci Ordinari non inferiore a 1/4 degli iscritti. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto, e le relative delibere saranno prese con le presenze previste dal 1° comma dell'art. 21 cod. civ.

Art. 17

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio.

Art. 18

Il patrimonio sociale è costituito:

- da qualsiasi contributo o donazione, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 19

La Società non persegue fini di lucro.

Art. 20

Lo scioglimento della Società può essere deliberato soltanto dall'Assemblea dei Soci, che stabilirà altresì le modalità dì liquidazione del patrimonio sociale.

Art. 21

Per ogni quant'altro, valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni.